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  Segnalato da www.SoftAir.It

IL CODICE PENALE ED IL SOFT-AIR

In questa parte verranno esaminate alcune fattispecie del codice penale che interessano o hanno interessato il Soft-Air per vari motivi; in passato, infatti, è accaduto che, causa la disinformazione e la diffidenza aventi ad oggetto questa nuova disciplina, i Soft-gunners fossero imputati ingiustamente di alcuni reati, alcuni di essi anche piuttosto gravi. In altri casi, per contro, è accaduto che la "leggerezza" nell'organizzazione ostentata da alcuni gruppi di Soft-gunners, fosse la fonte di altri capi di imputazione, di minore gravità.
ART.653 C.P. FORMAZIONE DI CORPI ARMATI NON DIRETTI A COMMETTERE REATI
Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino ad un anno.

L'oggetto giuridico del reato è la tutela dell'ordine pubblico, ovvero, la preoccupazione che non vengano turbate la pace e la tranquillità dalla formazione (e dalla circolazione) di corpi armati (seppure, in questo caso, non diretti alla commissione di reati). A tale proposito è sufficiente ricordare che il D.Lgs.14/02/1948 n° 43 ha vietato la formazione di qualsiasi associazione di carattere militare (con l'intento di prevenire il ripetersi di uno dei fenomeni storici che costituirono il presupposto per l'avvento del regime autoritario preesistente). La norma intende punire tutti coloro che formano ed organizzano un corpo armato, ovvero un'organizzazione di persone munite di armi senza l'autorizzazione dell'autorità di P.S. competente sul territorio (la norma, peraltro, sembra escludere dal novero dei soggetti attivi del reato i semplici partecipanti al corpo armato). Il reato è istantaneo ed ad effetto permanenti, tant'è che lo scioglimento del corpo stesso, in un momento successivo, non esclude né attenua il reato. Una certa dottrina si è resa depositaria di un orientamento per cui la punibilità del comportamento suddetto dovrebbe essere esclusa qualora l'elemento teleologico del gruppo sia quello di commettere contravvenzioni e non delitti (ovvero, fattispecie di gravità minore). La pena è l'arresto fino ad un anno ed il delitto è punibile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa. Data la non grave entità del bene giuridico protetto dalla norma (nell'ipotesi, ovviamente, in cui il corpo armato sia imputabile di sole contravvenzioni e non anche di delitti), si può ritenere che il reato sia perseguibile a querela di parte.
Che dire del Soft-Air? Il fatto che in passato alcuni Soft-gunners si siano trovati di fronte alla necessità di resistere in giudizio con un capo di imputazione di tale enorme gravità, con l'ulteriore aggravante della volontà di commettere delitti, potrebbe fare sorridere se non si trattasse di un'esperienza tragica e drammatica per chi ne è stato travolto. Fortunatamente ad oggi, una volta chiarito che le ASG sono dei semplici giocattoli inoffensivi, uno dei presupposti di tale capo d'imputazione, ovvero la disponibilità di vere e proprie armi, è sicuramente insussistente, di talché è lecito ritenere che la ripetibilità di siffatte esperienze sia più che remota.
ART.682 C.P. INTRODUZIONE ABUSIVA IN LUOGHI MILITARI VIETATI
Chi si introduce in luoghi nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, qualora il.fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi ad un anno, ovvero con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila.

L'interesse protetto dalla norma in questione è quello dello Stato a che le opere costituite per la difesa militare possano essere celate da segreto ed inviolate, affinché non vi sia la possibilità, da parte di mandatari di uno Stato estero nemico o altra forza avversa all'ordine costituito, di carpire informazioni utili o addirittura vitali. Tant'è vero che, nel momento in cui la norma medesima si collega ad altre fattispecie criminose, viene richiamato l'art.260, ovvero il reato di spionaggio indiziario. Perché sussista la contravvenzione è richiesta l'esistenza di espresso divieto di accesso nel luogo, visualizzato con precisi cartelli stazionanti nei punti di accesso. La punibilità è indifferente a titolo di dolo o di colpa, mentre la pena è l'arresto da 3 mesi ad 1 anno o l'ammenda da £.100.000 a £.600.000.
Che dire del Soft-Air? La possibilità di poter realizzare i propri allenamenti oppure i tornei organizzati in luoghi che possano offrire un'ambientazione tale da favorire il realismo della simulazione è sempre stata una speranza di molti Soft-Air-club. Tuttavia, è ovvio, è necessario che gli spazi riservati all'attività delle Forze Armate non siano attualmente utilizzati dalle stesse! Molti, infatti, sono i luoghi un tempo utilizzati ed adesso caduti in disuso; ovviamente, anche per l'accesso a questi ultimi il divieto di cui sopra deve ritenersi sussistente, sino al momento in cui non si abbia una autorizzazione in senso contrario. Ad ogni modo, è possibile che gli spazi in disponibilità dell'Esercito e non più utilizzati da tempo possano essere usati da Soft-Air-club anche con il semplice tacito consenso; la scelta migliore è quella di dare sempre tutte le comunicazioni necessarie ai diretti interessati, comprendendo tra questi anche le autorità di P.S. competenti sul territorio, in maniera tale da evitare sul nascere il sorgere di equivoci.
ART.658 C.P. PROCURATO ALLARME PRESSO LE AUTORITA'
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.

L'interesse giuridico protetto dalla norma in questione è la tutela della tranquillità pubblica, che potrebbe essere pregiudicata al seguito del diffondersi di annunci di pericoli gravi ed imminenti di varia natura, che si rivelano poi in realtà insussistenti.Il reato si perfeziona allorché siano portati a conoscenza delle Autorità di P.S. competenti sul territorio (o comunque persone preposte ad un pubblico servizio) annunci falsi, come quelli sopra descritti (l'enunciazione nella norma di alcune fattispecie di pericolo deve essere ritenuta meramente esemplificativa e non tassativa); ad ogni modo, si ritiene che l'oggetto dell'annuncio debba essere un "disastro imminente". Elemento fondamentale del reato è quindi "il merito" dell'annuncio: l'evento annunciato deve essere ovviamente "inesistente", poiché in caso contrario verrebbe meno il requisito dell'imputabilità stessa, ma deve essere anche "verosimile", ovvero tale da ingenerare nell'uomo medio la convinzione della sua veridicità. Il requisito della apparente veridicità del pericolo temuto è integrato automaticamente nel momento in cui una siffatta valutazione viene effettuata positivamente dalla Autorità preposte, le quali, per appunto, decidano di intervenire con apposita predisposizione operativa o d'intervento, al fine di adottare i provvedimenti che appaiano idonei al caso prospettato (come un generico intervento delle forze dell'ordine). In parole povere, il caso classico di fattispecie di procurato allarme è quello di chi, per scherzo, telefona ai Carabinieri comunicando loro una rapina inesistente.

Che dire del Soft-Air? Preliminarmente si deve comunque osservare che in questo caso la norma suddetta è stata interpretata in maniera estensiva, arrivando a comprendere tra il novero dei legittimati passivi, non solo coloro che erano diretti autori consapevoli dell'annuncio di un pericolo inesistente, bensì anche coloro i quali ingeneravano colposamente in altri il timore di un pericolo imminente (in realtà assente), inducendoli alla comunicazione dello stesso alle Autorità. In parole povere, punibile sarebbe non solo colui che "grida al lupo", consapevole dell'assenza del predatore, bensì anche colui che, mistificando la presenza del predatore (magari con un realistico peluche…), induca terzi a "gridare al lupo"!!!!! Classica l'ipotesi del cittadino spaventato dalla presenza di militari in assetto di guerra nei pressi della propria proprietà!! In passato le denuncie di gruppi di Soft-Gunners, aventi ad oggetto la violazione della norma in questione, sono state parecchie: le motivazioni erano fondamentalmente due, l'ignoranza dell'esistenza e legittimità di questo sport (allora, grande novità) da un lato e la leggerezza con cui molti Soft-Air-Club organizzavano le proprie "partite" (soprattutto in riferimento al luogo di svolgimento). In pratica la migliore ricetta per scongiurare il pericolo di incorrere nel reato suddetto è quella di mettere sempre al corrente le Autorità di P.S. dello svolgimento delle partite (magari anche con indicazioni sommarie una volta per tutte: ad esempio, le partite si svolgeranno tutte le domeniche in tal luogo) e di scegliere oculatamente un luogo isolato, premunendosi di chiedere l'apposita autorizzazione del titolare del terreno in questione. Qualche incertezza potrebbe sorgere nel caso in cui il terreno in questione sia di dominio pubblico (la maggior parte delle zone boscose isolate dei nostri territori appartengono, infatti, al demanio dello stato); in questo caso ottenere un'autorizzazione potrebbe essere più difficile. In tutti i casi, elemento fondamentale rimane la comunicazione alle Autorità di P.S. competenti sul territorio.

Testi gentilmente offerti da: Softair Headquarter


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