|
SOFTAIR:
•
•
•
•
•
IL CLUB:
•
•
•
•
•
LINKS:
•
•
•
•
|
|
|
| IL CODICE PENALE ED IL
SOFT-AIR |
In
questa parte verranno esaminate alcune fattispecie del codice
penale che interessano o hanno interessato il Soft-Air per
vari motivi; in passato, infatti, è accaduto che, causa
la disinformazione e la diffidenza aventi ad oggetto questa
nuova disciplina, i Soft-gunners fossero imputati ingiustamente
di alcuni reati, alcuni di essi anche piuttosto gravi. In
altri casi, per contro, è accaduto che la "leggerezza"
nell'organizzazione ostentata da alcuni gruppi di Soft-gunners,
fosse la fonte di altri capi di imputazione, di minore gravità. |
| ART.653
C.P. FORMAZIONE DI CORPI ARMATI NON DIRETTI A COMMETTERE REATI
|
Chiunque,
senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a
commettere reati è punito con l'arresto fino ad un
anno.
L'oggetto giuridico del reato è la tutela dell'ordine
pubblico, ovvero, la preoccupazione che non vengano turbate
la pace e la tranquillità dalla formazione (e dalla
circolazione) di corpi armati (seppure, in questo caso, non
diretti alla commissione di reati). A tale proposito è
sufficiente ricordare che il D.Lgs.14/02/1948 n° 43 ha
vietato la formazione di qualsiasi associazione di carattere
militare (con l'intento di prevenire il ripetersi di uno dei
fenomeni storici che costituirono il presupposto per l'avvento
del regime autoritario preesistente). La norma intende punire
tutti coloro che formano ed organizzano un corpo armato, ovvero
un'organizzazione di persone munite di armi senza l'autorizzazione
dell'autorità di P.S. competente sul territorio (la
norma, peraltro, sembra escludere dal novero dei soggetti
attivi del reato i semplici partecipanti al corpo armato).
Il reato è istantaneo ed ad effetto permanenti, tant'è
che lo scioglimento del corpo stesso, in un momento successivo,
non esclude né attenua il reato. Una certa dottrina
si è resa depositaria di un orientamento per cui la
punibilità del comportamento suddetto dovrebbe essere
esclusa qualora l'elemento teleologico del gruppo sia quello
di commettere contravvenzioni e non delitti (ovvero, fattispecie
di gravità minore). La pena è l'arresto fino
ad un anno ed il delitto è punibile sia a titolo di
dolo che a titolo di colpa. Data la non grave entità
del bene giuridico protetto dalla norma (nell'ipotesi, ovviamente,
in cui il corpo armato sia imputabile di sole contravvenzioni
e non anche di delitti), si può ritenere che il reato
sia perseguibile a querela di parte.
Che dire del Soft-Air? Il fatto che in passato alcuni Soft-gunners
si siano trovati di fronte alla necessità di resistere
in giudizio con un capo di imputazione di tale enorme gravità,
con l'ulteriore aggravante della volontà di commettere
delitti, potrebbe fare sorridere se non si trattasse di un'esperienza
tragica e drammatica per chi ne è stato travolto. Fortunatamente
ad oggi, una volta chiarito che le ASG sono dei semplici giocattoli
inoffensivi, uno dei presupposti di tale capo d'imputazione,
ovvero la disponibilità di vere e proprie armi, è
sicuramente insussistente, di talché è lecito
ritenere che la ripetibilità di siffatte esperienze
sia più che remota.
|
| ART.682
C.P. INTRODUZIONE ABUSIVA IN LUOGHI MILITARI VIETATI |
Chi
si introduce in luoghi nei quali l'accesso è vietato
nell'interesse militare dello Stato, è punito, qualora
il.fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto
da tre mesi ad un anno, ovvero con l'ammenda da lire trecentomila
a lire seicentomila.
L'interesse protetto dalla norma in questione è quello
dello Stato a che le opere costituite per la difesa militare
possano essere celate da segreto ed inviolate, affinché
non vi sia la possibilità, da parte di mandatari di
uno Stato estero nemico o altra forza avversa all'ordine costituito,
di carpire informazioni utili o addirittura vitali. Tant'è
vero che, nel momento in cui la norma medesima si collega
ad altre fattispecie criminose, viene richiamato l'art.260,
ovvero il reato di spionaggio indiziario. Perché sussista
la contravvenzione è richiesta l'esistenza di espresso
divieto di accesso nel luogo, visualizzato con precisi cartelli
stazionanti nei punti di accesso. La punibilità è
indifferente a titolo di dolo o di colpa, mentre la pena è
l'arresto da 3 mesi ad 1 anno o l'ammenda da £.100.000
a £.600.000.
Che dire del Soft-Air? La possibilità di poter realizzare
i propri allenamenti oppure i tornei organizzati in luoghi
che possano offrire un'ambientazione tale da favorire il realismo
della simulazione è sempre stata una speranza di molti
Soft-Air-club. Tuttavia, è ovvio, è necessario
che gli spazi riservati all'attività delle Forze Armate
non siano attualmente utilizzati dalle stesse! Molti, infatti,
sono i luoghi un tempo utilizzati ed adesso caduti in disuso;
ovviamente, anche per l'accesso a questi ultimi il divieto
di cui sopra deve ritenersi sussistente, sino al momento in
cui non si abbia una autorizzazione in senso contrario. Ad
ogni modo, è possibile che gli spazi in disponibilità
dell'Esercito e non più utilizzati da tempo possano
essere usati da Soft-Air-club anche con il semplice tacito
consenso; la scelta migliore è quella di dare sempre
tutte le comunicazioni necessarie ai diretti interessati,
comprendendo tra questi anche le autorità di P.S. competenti
sul territorio, in maniera tale da evitare sul nascere il
sorgere di equivoci. |
| ART.658
C.P. PROCURATO ALLARME PRESSO LE AUTORITA' |
Chiunque,
annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita
allarme presso l'Autorità o presso enti o persone che
esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.
L'interesse giuridico protetto dalla norma in questione è
la tutela della tranquillità pubblica, che potrebbe
essere pregiudicata al seguito del diffondersi di annunci
di pericoli gravi ed imminenti di varia natura, che si rivelano
poi in realtà insussistenti.Il reato si perfeziona
allorché siano portati a conoscenza delle Autorità
di P.S. competenti sul territorio (o comunque persone preposte
ad un pubblico servizio) annunci falsi, come quelli sopra
descritti (l'enunciazione nella norma di alcune fattispecie
di pericolo deve essere ritenuta meramente esemplificativa
e non tassativa); ad ogni modo, si ritiene che l'oggetto dell'annuncio
debba essere un "disastro imminente". Elemento fondamentale
del reato è quindi "il merito" dell'annuncio:
l'evento annunciato deve essere ovviamente "inesistente",
poiché in caso contrario verrebbe meno il requisito
dell'imputabilità stessa, ma deve essere anche "verosimile",
ovvero tale da ingenerare nell'uomo medio la convinzione della
sua veridicità. Il requisito della apparente veridicità
del pericolo temuto è integrato automaticamente nel
momento in cui una siffatta valutazione viene effettuata positivamente
dalla Autorità preposte, le quali, per appunto, decidano
di intervenire con apposita predisposizione operativa o d'intervento,
al fine di adottare i provvedimenti che appaiano idonei al
caso prospettato (come un generico intervento delle forze
dell'ordine). In parole povere, il caso classico di fattispecie
di procurato allarme è quello di chi, per scherzo,
telefona ai Carabinieri comunicando loro una rapina inesistente.
Che dire del Soft-Air? Preliminarmente si deve comunque osservare
che in questo caso la norma suddetta è stata interpretata
in maniera estensiva, arrivando a comprendere tra il novero
dei legittimati passivi, non solo coloro che erano diretti
autori consapevoli dell'annuncio di un pericolo inesistente,
bensì anche coloro i quali ingeneravano colposamente
in altri il timore di un pericolo imminente (in realtà
assente), inducendoli alla comunicazione dello stesso alle
Autorità. In parole povere, punibile sarebbe non solo
colui che "grida al lupo", consapevole dell'assenza
del predatore, bensì anche colui che, mistificando
la presenza del predatore (magari con un realistico peluche
),
induca terzi a "gridare al lupo"!!!!! Classica l'ipotesi
del cittadino spaventato dalla presenza di militari in assetto
di guerra nei pressi della propria proprietà!! In passato
le denuncie di gruppi di Soft-Gunners, aventi ad oggetto la
violazione della norma in questione, sono state parecchie:
le motivazioni erano fondamentalmente due, l'ignoranza dell'esistenza
e legittimità di questo sport (allora, grande novità)
da un lato e la leggerezza con cui molti Soft-Air-Club organizzavano
le proprie "partite" (soprattutto in riferimento
al luogo di svolgimento). In pratica la migliore ricetta per
scongiurare il pericolo di incorrere nel reato suddetto è
quella di mettere sempre al corrente le Autorità di
P.S. dello svolgimento delle partite (magari anche con indicazioni
sommarie una volta per tutte: ad esempio, le partite si svolgeranno
tutte le domeniche in tal luogo) e di scegliere oculatamente
un luogo isolato, premunendosi di chiedere l'apposita autorizzazione
del titolare del terreno in questione. Qualche incertezza
potrebbe sorgere nel caso in cui il terreno in questione sia
di dominio pubblico (la maggior parte delle zone boscose isolate
dei nostri territori appartengono, infatti, al demanio dello
stato); in questo caso ottenere un'autorizzazione potrebbe
essere più difficile. In tutti i casi, elemento fondamentale
rimane la comunicazione alle Autorità di P.S. competenti
sul territorio.
Testi
gentilmente offerti da: Softair
Headquarter |
|
|